*Aggiornamento del 12 Giugno 2021

In base alle recenti disposizioni, vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulla lotta al Coronavirus

Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 Giugno la Lombardia è in “zona bianca”.
In base inoltre all’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 Giugno vengono anticipate al 14 Giugno 2021 le date di riapertura per le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei
  • piscine e centri natatori in impianti coperti
  • centri benessere e termali
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso
  • attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni
  • alcuni eventi sportivi
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • corsi di formazione

Certificazione verde

Le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso o partecipazione siano riservati soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.
Tali certificazioni, prodotte in formato cartaceo o digitale, possono comprovare:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19
  • la guarigione dall’infezione da Covid-19
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo

La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria oppure dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Tale certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato. La certificazione verde è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione. Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.

La certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a séguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

Misure di Protezione e riduzione del contagio

Mascherine

Permane, sull’intero territorio nazionale, l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione ed in tutti i luoghi all’aperto.

Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro. Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private.

Distanziamento

All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.

Lavoro agile e misure anti-contagio

Si raccomanda di svolgere le attività professionali anche attraverso modalità di lavoro agile, nei casi in cui tali attività possano essere eseguite al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Si raccomanda inoltre di assumere i protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Sintomi e autoisolamento

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Per approfondimenti su come gestire l’isolamento e la quarantena dei casi confermati di Covid-19, dei loro contatti stretti e sulle modalità per effettuare i test diagnostici, si consiglia di consultare questa pagina.

Numeri Utili

Se riscontri sintomi sospetti da Covid-19 contatta il tuo Medico di base o il Numero unico di continuità assistenziale (Guardia medica) 116 117. Per informazioni sulla campagna di vaccinazione chiama il numero verde unico 800 89 45 45

Link Utili

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate: